Art. 12.
(Tutela del patrimonio speleologico).

      1. È vietata ad ogni titolo l'asportazione nelle cavità sotterranee naturali di forme concrezionali legate al fenomeno carsico.
      2. Non può essere consentita alcuna forma di sfruttamento del patrimonio speleologico quando ciò può determinarne la distruzione o alterarne sensibilmente la consistenza.
      3. L'utilizzazione del patrimonio speleologico per finalità scientifiche, turistiche, terapeutiche e industriali è disciplinata ai sensi della normativa vigente in materia.